L'articolo 21 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e' sostituito dal seguente: "Il bilancio annuale dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite. Il bilancio e' chiuso al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale".

Testo vigente dal 13 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-14;1153~art2 · fonte del testo