((Il bilancio annuale dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite. Il bilancio e' chiuso al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)).

Testo vigente dal 28 dicembre 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1953 al 28 dicembre 1967. 47 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Il bilancio annuale tolto: dell'Ente aggiunto: dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite. Il bilancio e' chiuso al tolto: 30 aprile. Entro il 30 giugno successivo esso e' presentato per l'approvazione ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale. Entro il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono essere comunicati al Parlamento aggiunto: 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art21 · fonte del testo