L'articolo 2, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, e' sostituito dal seguente: "6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio".
Testo vigente dal 12 luglio 1966
