L'articolo 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' modificato come segue: "L'accertamento della cecita' e del residuo visivo e' effettuato da apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi. Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni. Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite piu' Commissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti. Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti. Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico".

Testo vigente dal 5 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;718~art2 · fonte del testo