Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 5 settembre 1964
Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 5 settembre 1964
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-08-10;718~art4 · fonte del testo