L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' modificato come segue: "Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanita' e composta di:

  • a)un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
  • b)un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;
  • c)un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi. La Commissione superiore e' presieduta dal sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni. In caso di necessita' la Commissione puo' essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro per la sanita'".

Testo vigente dal 5 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;718~art3 · fonte del testo