[1]Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme:

[2]esercizio 1955-56.................. L. 7.000.000 esercizio 1956-57.................. L. 7.000.000 esercizio 1957-58.................. L. 6.000.000

Testo vigente dal 14 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;237~art1 · fonte del testo