Art. 92
[1](R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, comma 1°).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 maggio 1940, n. 626
10La L. 21 maggio 1940, n. 626 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere alle attivita' previste dall'art. 4 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, emanato in applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, sara' stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, la somma di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 1949-50, restando soppressa, a decorrere dal predetto esercizio 1940-41, l'assegnazione annua di cui all'art. 92 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604".
La L. 21 maggio 1940, n. 626, come modificata dal D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 413, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere alle attivita' previste dall'art. 3 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 619, emanato in applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, sara' stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, la somma di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 1949-50, restando soppressa, a decorrere dal predetto esercizio 1940-41, l'assegnazione annua di cui all'art. 92 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti