Alla copertura dell'onere di lire 7.000.000 relativo all'esercizio 1955-56 si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;237~art2 · fonte del testo