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Per avvalersi dei benefici del riscatto di cui all'articolo 1 e del riconoscimento del diritto a pensione, l'iscritto, la vedova e gli orfani devono presentare, a pena di decadenza, domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale indennita' una volta tanto gia' corrisposta deve essere recuperata sulle intere prime rate di pensione.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
