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Ai fini della determinazione della pensione si applicano le norme vigenti alla data della cessazione dal servizio, attribuendo, pero', al periodo di servizio riscattato in base alle presenti norme, la stessa retribuzione annua pensionabile costante considerata per i servizi prestati anteriormente al 1 gennaio 1954 con iscrizione alla Cassa. Nei casi di cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958 si applicano altresi' le disposizioni contenute negli articoli da 5 a 14 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, concernenti la riliquidazione delle pensioni.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
