L'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo".

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art66 · fonte del testo