Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008. 373 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 7 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, e' sostituito dai due seguenti: "Art. 7. - Per provvedere mensilmente al pagamento degli assegni previsti dalla presente legge il Ministro per la sanita' dispone, sulla base delle occorrenze, aperture di credito a favore dei medici provinciali di importo non superiore a lire 100 milioni. Tale limite puo' essere ulteriormente elevato - qualora necessario - a lire 150 milioni per il pagamento dell'assegno giornaliero e dell'assegno speciale dovuti nel mese di dicembre di ciascun anno. Sulle aperture di credito di cui al comma precedente non possono essere consentiti prelevamenti in contanti. I medici provinciali trasmettono mensilmente, non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello al quale le spese si riferiscono, ai sensi dello articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito alle competenti ragionerie provinciali dello Stato, le quali ne effettuano il riscontro amministrativo-contabile e successivamente li inoltrano alla competente delegazione regionale della Corte di conti per la revisione definitiva". "Art. 7-bis. - Sulle aperture di credito di cui allo articolo precedente i medici provinciali emettono ordinativi di pagamento a favore dei consorzi provinciali antitubercolari, ai quali e' demandato il pagamento agli interessati, sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo 4. Per i pagamenti in contanti presso gli istituti di cura, da eseguire soltanto in giorni stabiliti d'accordo col medico provinciale, deve essere presente un rappresentante di questo. I consorzi provinciali antitubercolari possono altresi' effettuare i pagamenti agli aventi diritto a mezzo di assegni da trarre su apposito conto corrente postale, istituito e vincolato per il pagamento degli assegni di cui all'articolo 2 della presente legge. Gli interessi maturati sulle somme depositate in conto corrente postale, ai sensi del comma precedente, sono da versarsi annualmente all'erario. Gli elenchi relativi al pagamento degli assegni quietanzati dagli interessati ovvero muniti della ricevuta dell'assegno di conto corrente postale sono trasmessi al medico provinciale per essere allegati al rendiconto. I detti elenchi devono altresi' essere controfirmati dal rappresentante del medico provinciale, di cui al secondo comma. Le somme riscosse dal consorzio provinciale antitubercolare, ma non piu' dovute per qualsiasi motivo, sono versate immediatamente in tesoreria e le relative quietanze debbono essere allegate ai rispettivi rendiconti".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-02-21;87~art2 · fonte del testo