Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 596 parole tolte, 20 parole aggiunte in 59 capoversi.

tolto: Gli articoli 4, 6, 13, 17, 19 della legge 11 marzo 1926, numero 396, sull'ordinamento del Regio esercito con le variazioni ad essi apportate dalle successive leggi, sono sostituiti dai seguenti:

tolto: «Art. 4. - Il Regio esercito metropolitano e' cosi' ordinato:

tolto: 1 Comando del Corpo di Stato Maggiore;

tolto: 4 Comandi designati d'Armata;

tolto: 11 Corpi d'armata territoriali;

tolto: truppe della Sicilia rette da un Comando militare della Sicilia;

tolto: truppe della Sardegna rette da un Comando militare della Sardegna; 29 Divisioni militari territoriali;

tolto: 2 Divisioni celeri.

Mostra gli altri 51 capoversi cambiati

tolto: «Presso i Comandi di grande unita' territoriale sono istituiti 30 Ispettorati di mobilitazione».

tolto: «Art. 6. - Grandi unita'. - Le grandi unita' comprendono:

tolto: 1 Comando di grande unita' (Comando di corpo d'armata, Comando militare della Sicilia, Comando militare della Sardegna, Comando di divisione militare territoriale, Comando di divisione celere);

tolto: truppe e servizi in misura variabile.

tolto: «Le truppe e servizi facenti parte di ciascuna grande unita' saranno stabiliti dal Ministero della guerra».

tolto: «Art. 13. - Scuole militari. - Le scuole militari sono le seguenti:

tolto: a) 2 collegi militari;

tolto: b) 1 Regia accademia di fanteria e cavalleria;

tolto: c) 1 Regia accademia di artiglieria e genio;

tolto: d) 1 scuola di applicazione di fanteria;

tolto: e) 1 scuola di applicazione di cavalleria;

tolto: f) 1 scuola di applicazione di artiglieria e genio;

tolto: g) 1 scuola di applicazione di sanita' militare;

tolto: h) 1 scuola centrale di fanteria;

tolto: i) 1 scuola centrale di artiglieria;

tolto: l) 1 scuola centrale del genio;

tolto: m) 1 scuola centrale di educazione fisica;

tolto: n) 1 scuola di tiro di artiglieria;

tolto: o) 1 scuola di guerra;

tolto: p) 9 scuole allievi ufficiali di complemento;

tolto: q) 3 scuole allievi sottufficiali.

tolto: «Alla Regia accademia di artiglieria e genio ed alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio e' preposto un Cos mando della Regia accademia e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

tolto: «Alla Regia accademia di fanteria e cavalleria e alla Scuola di applicazione di fanteria e' preposto un Comando della Regia accademia e della Scuola di applicazione di fanteria.

tolto: «Alle scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio, e di educazione fisica e' preposto un Comando delle scuole centrali».

tolto: «Art. 17. - Arma di cavalleria. - L'arma di cavalleria comprende:

tolto: a) 2 Comandi di brigata di cavalleria;

tolto: b) 12 reggimenti di cavalleria;

tolto: c) 4 squadroni di palafrenieri.

tolto: «Il reggimento si compone di un Comando, due gruppi di squadroni. «A ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale».

tolto: «Art. 19. - L'arma di artiglieria comprende:

tolto: 1° arma e il servizio territoriale di artiglieria;

tolto: 2° il servizio tecnico di artiglieria.

tolto: «Costituiscono l'arma e il servizio territoriale di artiglieria:

tolto: a) 11 Comandi di artiglieria di Corpo d'armata;

tolto: b) 1 Comando di artiglieria della Sicilia;

tolto: c) 1 Comando di artiglieria della Sardegna;

tolto: d) 50 reggimenti di artiglieria da campagna;

tolto: e) 12 reggimenti di artiglieria pesante campale;

tolto: f) 1 reggimento di artiglieria a cavallo;

tolto: g) 3 reggimenti di artiglieria da montagna;

tolto: h) 11 reggimenti di artiglieria pesante;

tolto: i) 3 reggimenti di artiglieria da costa;

tolto: I) 1 gruppo di artiglieria da costa della Sardegna;

tolto: m) 5 reggimenti controaerei auto-campali;

tolto: n) 1 reggimento d'artiglieria leggero;

tolto: o) 1 reggimento misto della Sardegna;

tolto: p) 1 reparto palafrenieri;

tolto: q) 12 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sara' stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio. «Il reggimento comprende un Comando ed un numero vario di gruppi. «Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.

tolto: «Costituiscono il servizio tecnico di artiglieria:

tolto: a) una Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;

tolto: b) stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti con decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;462~art1 · fonte del testo