Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1930 al 16 dicembre 2009. 2141 parole tolte, 20 parole aggiunte in 70 capoversi.
tolto: Il capo III del titolo VII della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e' abrogato nella parte compresa fra gli articoli 73 e 93 e sostituito dalle disposizioni che seguono.
tolto: CAPO III. DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA. SEZIONE I. - Disposizioni generali.
tolto: Art. 73. - L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potra' essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo avviso, egli sia ancora meritevole di conservare il grado.
tolto: Art. 74. - L'ufficiale non puo' essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non in seguito a regolare inchiesta svolta con le norme contenute nel regolamento.
tolto: Art. 75. - La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta al comandante del Corpo di armata, al comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonche' al comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, al comandante di zona aerea territoriale; sempre quando il Ministero competente non decida di avocare a se' il deferimento dell'ufficiale al Consiglio di disciplina.
tolto: Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di piu' ufficiali corresponsabili e dipendenti da Comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente, la decisione e' riservata al Ministro.
tolto: Art. 76. - Nei casi di corresponsabilita' di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica viene ordinato un unico Consiglio dal Ministro per la guerra, o per la marina, o per l'aeronautica, a seconda che il piu' elevato in grado o il piu' anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'Esercito o alla Marina o all'Aeronautica.
tolto: Art. 77. - Il Consiglio di disciplina e' formato e convocato dal Ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente comandante di Corpo d'armata o comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonche' dal comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o comandante di zona aerea territoriale, in ogni altro caso.
tolto: Allorche' trattisi di sottoporre ad un Consiglio di disciplina ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, tale Comando e' considerato come facente parte del Corpo d'armata di Roma. La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del Consiglio medesimo spettano al comandante del Corpo di armata di Roma, salvo il disposto dell'art. 75.
tolto: Ordinamento.
tolto: Art. 78. - Il Consiglio di disciplina e' formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi e' sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati secondo l'ordine di anzianita' stabilito dal regolamento, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo.
tolto: Quando l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga ad arma o corpo combattente, i componenti il Consiglio stesso dovranno essere tratti dagli ufficiali delle armi e corpi combattenti.
tolto: Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sara' tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene.
tolto: Le annesse tabelle (allegati nn. 1, 2 e 3) stabiliscono la composizione del Consiglio di disciplina per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.
tolto: La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli degli ufficiali di arma o corpo combattente.
tolto: Nel caso che nell'ambito di uno stesso Comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai Comandi piu' vicini.
tolto: Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto dalle tabelle allegati nn. 1, 2 e 3, osservate le norme dei precedenti commi.
tolto: Trattandosi pero' di formare un Consiglio per ufficiali generali od ammiragli di grado superiore a generale di divisione, o corrispondenti, il Consiglio stesso sara' composto di generali od ammiragli dei gradi e della anzianita', che di volta in volta stabilira' il Ministero competente.
tolto: Per la Regia aeronautica la norma suddetta si applica per i generali di grado superiore a generale di brigata aerea o corrispondenti.
tolto: Art. 79. - Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali od ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potra' essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianita', all'ufficiale per il quale il Consiglio e' ordinato.
tolto: Verificandosi la mancanza di generali od ammiragli, il Ministero interessato potra' richiedere generali od ammiragli dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica con le norme enunciate.
tolto: Art. 80. - E' abrogato.
tolto: Art. 81. - Se il Consiglio riguardi piu' ufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, oppure a Corpi d'armata, Comandi di squadre navali o dipartimenti militari marittimi o al Comando militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o zone aeree diverse, esso viene formato in relazione al piu' elevato in grado o in anzianita' adottando nel primo caso per la formazione del Consiglio la tabella che contempla per i suoi componenti i gradi piu' elevati.
tolto: Art. 82. - Nei casi previsti dall'art. 76 ciascuna delle autorita' interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.
tolto: Il Consiglio di disciplina viene quindi composto nel modo seguente:
tolto: a) se i gruppi sono due, il presidente e' tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dal secondo gruppo;
tolto: b) se i gruppi sono tre, il presidente e' tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dagli altri due gruppi traendo il meno anziano da quello cui appartiene il piu' elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio.
tolto: Art. 83. - Non possono far parte del Consiglio di disciplina:
tolto: a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
tolto: b) il capo di stato Maggiore generale, i capi di Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il comandante in seconda del Corpo di Stato Maggiore e l'ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504), e quelli in soprannumero (art. 77-ter legge 11 marzo 1926, n. 398, aggiunto con R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025), gli ammiragli di squadra considerati in aumento alla tabella organica (R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497), e quelli di divisione in soprannumero (R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317);
tolto: c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano di fatto effettivo servizio;
tolto: d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'Arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina, agli uffici del capo di Stato Maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione suprema di difesa;
tolto: e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;
tolto: f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di Stato Maggiore del Corpo di armata e della divisione del Comando in capo di armata navale o di squadra, dei Comandi in capo dei dipartimenti marittimi militari e dei Comandi militari marittimi o del Comando di zona aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi in cui alle seguenti lettere i) ed l);
tolto: g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;
tolto: h) l'offeso, o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;
tolto: i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;
tolto: l) coloro cha in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
tolto: m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;
tolto: n) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe, da stabilirsi dal competente Ministero.
tolto: Art. 84. - L'autorita' competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se si trovino in casi di incompatibilita' previsti dal precedente articolo, procedendo, ove il caso lo richieda, a tutte le necessarie sostituzioni con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianita'.
tolto: Il Consiglio di disciplina si riunira' nel luogo che verra' designato dall'autorita' che lo ha formato e convocato.
tolto: Art. 85. - E' presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di arma o corpo combattente piu' elevato in grado, ed, a parita' di grado, il piu' anziano.
tolto: Il presidente designa fra i membri un segretario.
tolto: SEZIONE II. Disposizioni speciali per le unita' mobilitate, all'estero o in colonia.
tolto: Art. 86. - L'ordinamento del Consiglio di disciplina presso reparti del Regio esercito, della Regia aeronautica mobilitati o in servizio fuori del Regno, o di Comandi navali all'estero, o presso truppe coloniali o Comandi navali dislocati in colonia e' stabilito da regolamenti speciali.
tolto: Ove per deficienza di ufficiali non possa costituirsi il Consiglio, questo si formera' nel Regno secondo le decisioni del competente Ministro.
tolto: SEZIONE III. - Procedura.
tolto: Art. 87. - L'autorita' che ha formato il Consiglio ne da' comunicazione all'ufficiale che vi e' sottoposto. Rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione, gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi debbono essere comprese le eventuali difese scritte dell'inquisito.
tolto: Art. 88. - Il presidente invita i membri del Consiglio procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.
tolto: Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non s presentera' ne' fara' constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procedera' in sua assenza.
tolto: Ove occorra, la riunione potra' essere prorogata dal presidente.
tolto: Art. 89. - Lo svolgimento e le conclusioni del Consiglio di disciplina sono segreti.
tolto: Art. 90. - Aperta la seduta il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parer che sono chiamati ad esprimere, che, come e' detto all'art. 73 dovra' unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore della integrita' morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.Fa poscia introdurre l'ufficiale e, dopo letto l'ordine d convocazione, fa procedere alla lettura degli atti e delle giustificazioni.
tolto: Terminata la lettura, il presidente dichiara in calce all'indice degli atti che tutti i documenti trasmessi dall'autorita' superiore sono stati letti; vi appongono la firma anche membri e l'ufficiale sottoposto al Consiglio.
tolto: Art. 91. - Il presidente e i membri del Consiglio a mezzo del presidente, astenendosi dal fare apprezzamenti, potranno chiedere all'ufficiale i necessari chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
tolto: L'ufficiale sottoposto a Consiglio non e' ammesso a nuove istanze, ne' ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, ma potra' esporre ragioni a difesa, le quali dovranno, in tal caso, risultare da un sunto scritto, da lui stesso compilato e firmato seduta stante, e che il presidente allega agli atti facendone menzione nel verbale.
tolto: Art. 92. - Udite le eventuali giustificazioni, il presidente fa ritirare l'ufficiale.
tolto: Qualora il Consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.
tolto: Non verificandosi la particolare circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini del l'art. 73:
tolto: «Il... e' ancora meritevole di conservare il grado?»
tolto: La votazione e' palese ed i componenti del Consiglio votano in ordine inverso di grado e di anzianita'.
tolto: Indi il presidente pronunzia l'esito della votazione ed il conseguente parere del Consiglio.
tolto: Il segretario compila seduta stante il verbale della seduta col parere del Consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti il Consiglio stesso.
tolto: Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette quindi gli atti all'autorita' che lo ha convocato, la quale li invia al Ministero, col proprio parere.
tolto: Art. 93. - E' in facolta' del Ministro di ordinare la rinnovazione del Consiglio di disciplina.
tolto: Il Ministro non potra' scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio, se non in favore dell'ufficiale.
tolto: In caso di rinnovazione, la decisione verra' presa dopo il parere dell'ultimo Consiglio.
tolto: Art. 94. - I Consigli di disciplina gia' ordinati e formati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.
tolto: Art. 95. - E' data facolta' al Ministro per la guerra di emanare, di concerto con quelli per la marina e per l'aeronautica, le opportune varianti al titolo VI, capo III, delle speciali « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » nell'attesa della pubblicazione del relativo regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1930-03-17;337~art1 · fonte del testo