Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nell'art. 18 della legge sull'ordinamento del Regio esercito, la dizione: «Generali comandanti superiori di cavalleria 3» e' sostituita dalla seguente: «Generali comandanti di brigata di cavalleria 2».

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;462~art2 · fonte del testo