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Alla copertura dell'onere di lire 12.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi si provvedera' con adeguate riduzioni degli stanziamenti sul capitolo di spesa in essi corrispondente. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-01-24;1~art8 · fonte del testo