Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Nell'art. 98, il quarto comma e' sostituito da seguente: "I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita' nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza e' assorbito al verificarsi delle prime vacanze".
Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010
