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Nell'art. 120, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di cui al comma precedente non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'art. 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, purche' non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo".

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art12 · fonte del testo