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Nell'art. 195 e' aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per avere presentato domanda di rinuncia all'avanzamento".
Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010
