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L'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Fermo il disposto dell'art. 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonche' gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'art. 192 della presente legge quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale".

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art2 · fonte del testo