Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) nell'art. 65, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il numero degli ufficiali da valutare e' determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente".
tolto: b) nell'art. 83, e' aggiunto il seguente comma: "La non' idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art28 · fonte del testo