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Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici)

Art. unico

Articolo abrogato.

Abrogato dal 15 dicembre 2010

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3 versioni dal 1968

versione dal 3 aprile 1968versione dal 9 ottobre 2010versione dal 15 dicembre 2010
1968oggi
  1. 15 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 9 ottobre 2010 — 15 dicembre 2010abrogatoper 2 mesi
  3. 3 aprile 1968 — 9 ottobre 2010testo originarioper 43 anni

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;275~artunico · fonte del testo

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  • Testo della norma
  • Versioni nel tempo

Riferimenti normativi

  • Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici)
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