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Articolo abrogato.

Abrogato dal 9 ottobre 2010

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. 190 parole tolte.

tolto: In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo del servizio sanitario dello Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche e in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 del quadro VII - ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, l'aliquota degli ufficiali non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore, e' calcolata sulla somma dei posti in organico dei capitani e dei tenenti diminuita del numero dei capitani gia' valutati. Sono esclusi dalla valutazione i capitani con anzianita' di servizio permanente effettivo inferiore a sei anni. Le disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la consistenza numerica dei capitani e dei tenenti del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici), del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) non raggiunga i quattro quinti di quella prevista dai rispettivi organici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;275~artunico · fonte del testo