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L'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e' sostituito dal seguente: "Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte piu' urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67".
Testo in vigore dal 8 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
