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La vendita dei contrassegni di Stato per i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia e' affidata, a cura della Federazione colombofila italiana, ai propri agenti che, per ciascuna Provincia, no siano stati espressamente autorizzati dal prefetto, sentito il parere del competente Comando militare territoriale.
Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 22 dicembre 2008
