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All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo comma dell'articolo 1 si fara' fronte con gli stanziamenti annualmente previsti per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;506~art2 · fonte del testo