Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo indicati nelle annesse tabelle, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici, potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi. Del pari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, relativamente al personale di cui alle tabelle B) e C), si fara' luogo alla specificazione ed alla variazione delle qualifiche del personale tecnico, nonche' alla determinazione dei posti da coprire con personale incaricato.
Testo in vigore dal 11 agosto 1962 al 22 dicembre 2008
