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In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo da almeno un triennio presso la scuola di avviamento per ciechi dell'Istituto "Ardizzone Gioeni" di Catania, e' inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui alla annessa tabella A, purche' il servizio risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purche' possieda il Prescritto titolo di studio. Il personale di cui al precedente comma qualora non possieda il necessario titolo di studio, ma per documentata attivita' lodevolmente svolta presso la Scuola suindicata, per almeno un triennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e, soprattutto nel campo tiflologico, potra' essere inquadrato nei posti di ruolo con le stesse modalita' di cui al precedente comma dal Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 11 agosto 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1113~art4 · fonte del testo