Art. 5
I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualita' di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici o le Aziende statali e presso privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 1, e fruiscono dei benefici previsti dalla medesima. Detti operatori vengono inscritti d'ufficio nell'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova teorico-pratica di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594.
Testo vigente dal 9 agosto 1960
