I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualita' di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici o le Aziende statali e presso privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 1, e fruiscono dei benefici previsti dalla medesima. Detti operatori vengono inscritti d'ufficio nell'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova teorico-pratica di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

Testo vigente dal 9 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;778~art5 · fonte su Normattiva