Art. 4
Gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 2, debbono essere adempiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i centralini gia' installati alla data stessa.
Testo vigente dal 9 agosto 1960
