I minorati della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati in qualita' di centralinisti telefonici presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati agli effetti dello articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, nel testo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 231, e fruiscono dei benefici previsti dalle leggi medesime. Detti operatori sono iscritti d'ufficio all'albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza lo obbligo di sostenere la prova tecnico-pratica di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

Testo vigente dal 26 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-03;397~art2 · fonte su Normattiva