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Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, sono estese alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventu' equiparati a norma della legge n. 326 del 21 marzo 1958, ai complessi pararicettivi, in essa contemplati.
Testo in vigore dal 20 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
