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La "Cassa per il Mezzogiorno", nelle zone di sua competenza, e' autorizzata a maggiorare dell'1 per cento il contributo concesso per il pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati con le norme di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68. L'onere relativo verra' stanziato sui fondi di cui alla legge 18 luglio 1959, n. 555.

Testo in vigore dal 20 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;234~art2 · fonte del testo