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Il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e' sostituito dal seguente: "A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonche' autostelli, ostelli per la gioventu', case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari puo' essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla meta' della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare". L'ultimo comma dello stesso articolo 1 della succitata legge e' sostituito dal seguente: "La durata dei contributi e' stabilita in anni venticinque per le spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento".

Testo in vigore dal 23 giugno 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;422~art1 · fonte del testo