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Il primo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e' sostituito dal seguente: "A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici puo' essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei muti da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla meta' della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti".

Testo in vigore dal 23 giugno 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;422~art4 · fonte del testo