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Il primo comma dell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e' sostituito dal seguente: "Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente".

Testo in vigore dal 23 giugno 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;422~art5 · fonte del testo