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All'articolo 10 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e' aggiunto il seguente comma: "Le somme che non siano utilizzate in ciascun esercizio o che si rendano disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi ai cinque esercizi previsti dal primo comma".
Testo in vigore dal 23 giugno 1966 al 22 dicembre 2008
