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L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso in cui i contributi si riferiscano a spesa per l'ammodernamento ed arredamento di esercizi ricettivi e di stabilimenti balneari, nonche' alle opere per la costruzione, ammodernamento e arredamento di campeggi".
Testo in vigore dal 23 giugno 1966 al 22 dicembre 2008
