ARTICOLO II Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione:
- a)per "comitato" s'intende il comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo IX:
- b)per "membro" s'intende una parte contraente della presente convenzione;
- c)per "direttore esecutivo" s'intende il direttore esecutivo del consiglio internazionale del grano;
- d)per "segretariato" s'intende il segretariato del consiglio internazionale del grano;
- e)i termini "cereale" o "cereali" designano il frumento, l'avena, il granturco, il miglio, l'orzo, la segala, il sorgo e il riso nonche' ogni altro tipo di cereale idoeno al consumo umano deciso dal Comitato, ovvero i rispettivi prodotti derivati, ivi compresi i prodotti di seconda trasformazione, quali risultano definiti nel regolamento interno, fatto salvo il disposto dell'articolo III, paragrafo 1;
- f)la sigla "fob" significa franco a bordo;
- g)la sigla "cif" significa costo, assicurazione, nolo;
- h)il termine "tonnellata" designa 1.000 chilogrammi;
- i)con il termine "anno" s'intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno. Nella presente convenzione, il termine "governo" o "governi" include anche la Comunita' economica europea, in appresso denominata CEE. Di conseguenza, le espressioni: "firma" o "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o "strumento di adesione" o "dichiarazione di applicazione a titolo provvisorio" da parte di un governo designano anche la firma da parte dell'autorita' competente della CEE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CEE da parte di tale autorita', ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
