All'articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' aggiunto il seguente comma: "Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore".
Testo vigente dal 12 agosto 1974
All'articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' aggiunto il seguente comma: "Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore".
Testo vigente dal 12 agosto 1974
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1974-07-16;329~art8 · fonte su Normattiva