L'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente: "I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonche' la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume. Il regolamento determinera' altresi' l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovra' essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento stesso. I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui allo articolo 23. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".

Testo vigente dal 11 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art5 · fonte su Normattiva