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[1]All'articolo 16 della, legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

[2]Nel primo comma, la lettera d), e' sostituita dalla, "d) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata, in, vigore della, presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui degli ufficiali di cui alle lettere a) c) e d) del comma precedente e' effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per i maggiori ed i capitani, qualora non vi siano posti sufficienti nell'organico del rispettivo grado, si tiene conto anche dei posti disponibili rispettivamente nell'organico dei tenenti colonnelli e dei subalterni". L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di completamento di cui alla lettera d) per titoli, con grado, non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso e' quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti di pari anzianita', di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria."

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;308~art1 · fonte del testo