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((A decorrere dal 1 gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e' sostituita dalla seguente: "(g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione e' di 400. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni e' consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo avere effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli. Nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione e' di 419. A tal fine sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1 gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1 luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1 luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni e' consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48. A decorrere dal 1965, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei capitani da ammettere a valutazione e' determinato da un diciassettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione e' determinata sotto la data del 31 dicembre 1964. In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione e' determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale")).
Testo in vigore dal 19 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010
