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A decorrere dal 1 gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta, modificata dall'allegato A, alla, legge 16 novembre 1962, n. 1622, e' sostituita dalla seguente: "(g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero, dei capitani da ammettere a valutazione e' di 400. In ciascuno degli anni 1964, 1965 e 1966 le promozioni da, capitano a maggiore sono 155 ed il numero dei capitani da ammettere - a valutazione e' di 194, da ciascuno degli anni dal 1967 al 1973 le promozioni da capitano a maggiore sono 131 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione e' determinato in un sedicesimo delle somme dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione e' determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli nomi ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale. La, temporanea eccedenza determinata nel grado di maggiore del ruolo normale per effetto delle promozioni di capitani nell'anno 1963 sara' compensata lasciando vacanti altrettanti posti nell'organico dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico e verra' riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel predetto grado di maggiore del ruolo normale per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. A decorrere dal 1974, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno".
Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 19 dicembre 1964
