Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1977 al 22 dicembre 2008. 44 parole tolte.
tolto: I fondi destinati ai programmi previsti dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere erogati per tutti quegli interventi che risultino appaltati entro il 30 aprile 1977.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-02-04;22~artunico · fonte del testo