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I fondi destinati ai programmi previsti dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere erogati per tutti quegli interventi che risultino appaltati entro il 30 aprile 1977.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1977 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1977-02-04;22~artunico · fonte del testo