All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;346~art7 · fonte su Normattiva