Per la installazione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili con scafo in legno di nuova costruzione destinate alla navigazione marittima si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-24;359~art2 · fonte del testo