Provvidenze a favore delle costruzioni navali

Art. 10 — Installazione di nuovi apparati motori completi di propulsione

Per l'installazione di nuovi apparati motori completi di propulsione su navi mercantili in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro puo' essere concesso un contributo integrativo nella misura di cui alla tabella n. 2. Il contributo spetta al cantiere navale o ad altro assuntore dal quale viene installato l'apparato motore; ove la installazione di questo sia effettuata senza l'intervento di un cantiere navale o di altro assuntore, il contributo, se trattasi di nave nazionale, e' corrisposto al proprietario della nave. Qualora nell'apparato motore completo di propulsione vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale, al contributo e' apportata una riduzione proporzionale al peso di tali prodotti rispetto al peso totale dell'apparato motore. Il contributo non puo' essere concesso per gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse e per quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse. La concessione del contributo e' effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande relative al Ministero della marina mercantile.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art10 · fonte del testo